Sez. 1, Sentenza n. 1125 del 23/02/1998 Cc. (dep. 04/03/1998) Rv. 210010 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE | Riferimento all'organo giudicante, indipendentemente dalla sua composizione - Necessità - Turbativa denunciata - Deve essere supportata da fatti reali, in grado di incidere sul corretto svolgimento del processo - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE
Perché si possa procedere alla rimessione di un procedimento occorre che gli elementi in base ai quali si ritiene sussistente una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali consistano in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione. Ed invero, dato il carattere eccezionale di tale istituto - che, costituendo una deroga alla competenza territoriale del giudice naturale precostituito per legge, è regolato da norme di stretta interpretazione - la turbativa asserita non deve essere solo potenzialmente idonea a produrre pregiudizio al regolare svolgimento del processo, ma deve incidervi diventando un dato effettivamente inquinante, nel senso che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire soltanto la proiezione di generiche preoccupazioni o timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali, collegati a situazioni locali e idonei, per la loro gravità, a turbare il corretto svolgimento del giudizio. (Fattispecie relativa al processo per presunte corruzioni di militari della Guardia di Finanza di Milano finalizzate a favorire società del gruppo Fininvest e a consentire preteso occultamento della vera compagine azionaria della società Telepiù).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)