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Sez. 5, Sentenza n. 5655 del 14/11/2014 Cc. (dep. 06/02/2015) Rv. 264269 - 01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE | Riferimento all'organo giudicante, indipendentemente dalla sua composizione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264269-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE

L'istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile un'istanza di rimessione nella quale erano state dedotte violazioni del dovere di astensione riguardanti singoli magistrati e non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)