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Sez. 2, Sentenza n. 25844 del 27/10/2008 (Rv. 605370 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | Verbale di accertamento - Fede privilegiata - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605370-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE

In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto che la rilevazione sul verbale di contestazione della prosecuzione della marcia dell'automobile nonostante la luce rossa del semaforo fosse un'attività percettiva rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in quanto non caratterizzata da alcuna valutazione o elaborazione da parte dell'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Strada art. 146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)