Sez. 1, Sentenza n. 17106 del 03/12/2002 (Rv. 558910 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | Verbale di accertamento - Fede privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di rilevamento del numero di targa di autoveicolo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE
In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (la S.C. ha così confermato la sentenza che aveva rilevato che la lettura del numero di targa di un autoveicolo non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore e che dagli atti di causa non emergevano sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale di verbalizzanti, laddove i verbali erano due e su entrambi erano riportate le stesse cifre).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)