Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 (Rv. 589592 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Travisamento del fatto - Erronea percezione delle risultanze degli atti processuali - Deducibilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione - Ammissibilità - Travisamento della prova - Differenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI
La denuncia di travisamento del fatto - che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione - è incompatibile con il giudizio di legittimità perché implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità. Diversa è l'ipotesi di travisamento della prova che implica, non una valutazione, ma una constatazione o accertamento che quella informazione probatoria utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 395 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)