Sez. 3, Sentenza n. 5251 del 10/03/2006 (Rv. 588325 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Erronea percezione delle risultanze degli atti processuali - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI
La denuncia di un travisamento di fatto, quando non attiene alla motivazione della sentenza impugnata, ma all'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)