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Sez. 5, Sentenza n. 26812 del 18/12/2014 (Rv. 633793 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono automatico - Effettuazione del versamento e della presentazione telematica della dichiarazione integrativa - Termine - Entro il 16 aprile 2004 - Necessità.
Stato
decisa il 2014-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633793-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Il contribuente persona fisica che intende beneficiare del cosiddetto condono automatico relativo ai periodi di imposta dal 1997 al 2002 e per il quale sono scaduti al 31 dicembre 2002 i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è tenuto, entro il termine del 16 aprile 2004 (così prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, conv. con modif. dalla legge 1 agosto 2003, n. 212), ad effettuare il versamento dell'importo di euro 3.000, 00 (in caso di importi dovuti eccedenti tale somma), nonché a presentare in via telematica la dichiarazione integrativa ivi prevista, attesa l'assenza di uno specifico e differente termine di presentazione nei provvedimenti attuativi del citato d.l. di proroga.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 212 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)