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Sez. 5, Sentenza n. 21164 del 08/10/2014 (Rv. 632426 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Domanda - Necessaria estensione a tutti i periodi d'imposta anteriori alla scadenza del termine - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632426-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione agevolata di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, deve essere domandata, a pena di inammissibilità, per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 dicembre 2002, non essendone possibile, attesa la sua natura di condono tombale, la limitazione soltanto ad alcune annualità, altrimenti alterandosi l'equilibrio che deriva dal complessivo assetto delineato dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva, invece, ritenuto perfezionato il condono proposto dal contribuente, nonostante questi ne avesse formulato domanda con esclusione di alcune annualità nelle quali non aveva percepito redditi).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)