Sez. 1, Sentenza n. 279 del 29/01/1976 (Rv. 378955 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - CONDIZIONE DI RECIPROCITA - NOZIONE - CONTENUTO - FONTE LEGALE O CONVENZIONALE DEL DIRITTO ESERCITATO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (DIRITTO DI RIVALSA DI ASSICURATORE STRANIERO; ESERCIZIO CONDIZIONATO ALLA RECIPROCITA; SURROGAZIONE; LEGALE O CONVENZIONALE; IRRILEVANZA).*
FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - CONDIZIONE DI RECIPROCITA - NOZIONE - CONTENUTO - FONTE LEGALE O CONVENZIONALE DEL DIRITTO ESERCITATO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (DIRITTO DI RIVALSA DI ASSICURATORE STRANIERO; ESERCIZIO CONDIZIONATO ALLA RECIPROCITA; SURROGAZIONE; LEGALE O CONVENZIONALE; IRRILEVANZA).*
A norma dell'art 16 disp prel cod civ, lo straniero e ammesso a godere del diritto attribuito al cittadino 'a condizione di reciprocità, e cioe solo se dimostra che lo stato a cui appartiene riconosce nel proprio ordinamento un diritto uguale o simile a quello esercitato in Italia, e che lo stato medesimo, nel riconoscerlo, non pone alcuna discriminazione in danno del cittadino italiano. Tale disposizione opera a prescindere dalla fonte del diritto, sia essa la legge od il contratto. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto che il diritto dell'assicuratore straniero di rivalersi in Italia, contro il terzo responsabile del danno cagionato all'assicurato, e subordinato alla condizione di reciprocita, nel senso indicato, sia che detta rivalsa configuri una surrogazione legale ex art 1916 cod civ, sia che la stessa trovi fondamento in una surrogazione convenzionale). (V 3932/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1201, Preleggi art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)