Sez. 1, Sentenza n. 1442 del 01/03/1984 (Rv. 433543 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - RILEVANZA DELLA LEGGE STRANIERA COME PRESUPPOSTO RISPETTO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA, EX ART. 16 DISP. PREL. COD. CIV. - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELLA PARTE INTERESSATA - DEDUCIBILITÀ DELLA RELATIVA QUESTIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - RILEVANZA DELLA LEGGE STRANIERA COME PRESUPPOSTO RISPETTO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA, EX ART. 16 DISP. PREL. COD. CIV. - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELLA PARTE INTERESSATA - DEDUCIBILITÀ DELLA RELATIVA QUESTIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
In ipotesi in cui la legge straniera si pone (pur col suo contenuto precettivo) come presupposto rispetto all'applicazione della legge italiana, in quanto "condizione di reciprocità" (art. 16 disp. Prel. Cod. civ.) per l'applicazione del diritto italiano - il che postula all'uopo il riconoscimento nell'ordinamento dello stato di appartenenza dello straniero di un diritto almeno simile o analogo a quello esercitato in Italia - quella legge straniera si configura come mero fatto, soggetto, in quanto tale, non al principio iura novit curia, ma alla regola dell'Onere della prova e la relativa questione - sotto qualsiasi profilo - non è deducibile per la prima volta in Sede di legittimità. (V 279/76, mass n 378955).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)