Sez. L, Sentenza n. 1295 del 06/02/1988 (Rv. 457466 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - OMISSIONE - LICEITÀ - CONDIZIONI - COMPORTAMENTO DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - OMISSIONE - LICEITÀ - CONDIZIONI - COMPORTAMENTO DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - RILEVANZA - LIMITI.*
In tema di pensione d'Invalidità, il fatto che la sussistenza del requisito contributivo, attenendo ad una condizione dell'Azione, debba essere provato dall'attore, a norma dell'art. 2697 cod. civ., e sia verificabile anche d'ufficio dal giudice, non esclude che questi possa astenersi da tale verifica ove, nell'ambito del proprio istituzionale potere di valutazione delle prove, la ritenga superata per effetto del comportamento dell'istituto previdenziale convenuto, il quale, dopo aver sollevato formale contestazione in primo grado sulla sussistenza del requisito contributivo, si sia in appello astenuto dal riproporre tale contestazione, limitandosi a sostenere l'insussistenza di infermità invalidanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)