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Sez. L, Sentenza n. 3278 del 20/04/1990 (Rv. 466733 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PENSIONE D'INVALIDITÀ - IN GENERE - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO VERTENTE SUL DIRITTO ALLA DETTA PENSIONE - CONTESTAZIONE DELL'INPS IN ORDINE AL REQUISITO CONTRIBUTIVO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466733-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PENSIONE D'INVALIDITÀ - IN GENERE - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO VERTENTE SUL DIRITTO ALLA DETTA PENSIONE - CONTESTAZIONE DELL'INPS IN ORDINE AL REQUISITO CONTRIBUTIVO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del lavoratore assicurato alla pensione d'Invalidità, l'i.N.P.S. può contestare la sussistenza del requisito contributivo, anche per la prima volta in grado di appello, ancorché in Sede amministrativa si sia limitato a negare unicamente la ricorrenza dell'ulteriore requisito della riduzione della capacità di guadagno nei limiti di legge, stante la piena autonomia del procedimento amministrativo e di quello giudiziario e trattandosi di una mera deduzione difensiva attinente alla negazione di una condizione dell'Azione, non soggetta alle preclusioni ex art. 416 e 437 cod. proc. civ.. (V 1295/88, mass n 457466; (V 1653/88, mass n 457678).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)