Sez. 3, Sentenza n. 140 del 02/10/1996 Ud. (dep. 11/01/1997) Rv. 207276 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reati in materia di rifiuti - Abbandono occasionale di rifiuti tossici e nocivi e gestione di discarica abusiva - Diversità tra le due fattispecie - Rinvio a giudizio per abbandono occasionale e condanna per gestione di discarica - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza nell'ipotesi in cui il Pretore condanni per il reato di gestione di discarica abusiva ex art. 25 secondo comma D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 l'imputato rinviato a giudizio per il reato di abbandono di rifiuti speciali tossici e nocivi previsto dall'art. 24 comma 1 in riferimento all'art. 9 della stessa legge, poiché il reato previsto dall'art. 25 presuppone una attività sistematica e organizzata la cui contestazione è estranea alla figura contravvenzionale prevista dall'art. 24.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 24 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)