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Sez. 6, Sentenza n. 2749 del 07/12/1994 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 201350 - 01

Sentenza - Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata - In genere | Diversa qualificazione giuridica del fatto - Art.477 cod.proc.pen. del 1930 - Identità del fatto, dell'evento e dell'elemento psicologico - Necessità - Contestazione del reato di concussione e condanna per quello di abuso in atti di ufficio - Legittimità - Intervenuta modifica dell'art.323 cod.pen. con la legge 26 aprile 1990 n.86 - Irrilevanza - Fattispecie in caso di applicazione da parte del medico ospedaliero, con rispettivo pagamento, di una capsula sottocutanea per perfusione di analgesici non registrata e non autorizzata, da considerarsi presidio medico chirurgico.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201350-01

Sentenza - Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata - In genere

In tema di correlazione tra accusa e sentenza sia sotto la vigenza dell'art.477 del codice di procedura penale che secondo quanto stabilito dall'art. 521 cod.proc.pen. attuale, il giudice ben può attribuire una definizione giuridica diversa senza incorrere nella violazione dell'obbligo della correlazione, quando il fatto storico addebitato rimanga identico in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore. Correttamente perciò, soddisfatte le condizioni indicate, il Tribunale può condannare il soggetto tratto a giudizio per il reato di concussione per il reato di abuso in atti d'ufficio, anche quando l'originaria contestazione sia stata formulata prima della modifica legislativa introdotta con la legge 26 aprile 1990 n.86 che ha abrogato l'art. 324 cod. pen. e modificato la formulazione dell'art. 323 cod.pen.. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse arbitrario - perché in violazione della normativa sanitaria che impone al medico di utilizzare solo presidi sanitari autorizzati dal Ministero della Sanità ovvero preventivamente assentiti dal direttore sanitario - il comportamento del medico che aveva applicato, dietro corrispettivo, ad un paziente ospedaliero, una capsula sottocutanea per perfusione di analgesici non sottoposta a registrazione e la cui commercializzazione non era stata autorizzata poiché la stessa deve essere considerata presidio medico chirurgico ai sensi dell'art. 189 R.D. 27-7-1934 n.1265 e art. 4 R.D. 6-12-1928 n.3112).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Legge 23/06/1927 num. 1070 art. 11, Regio Decr. 06/12/1928 num. 3112 art. 4, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)