Sez. 1, Sentenza n. 243 del 26/01/1976 (Rv. 378897 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - COMPENSI - DIRITTO DELLO AMMINISTRATORE - CONDIZIONI - LIMITI - DEROGA DELLO STATUTO.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - COMPENSI - DIRITTO DELLO AMMINISTRATORE - CONDIZIONI - LIMITI - DEROGA DELLO STATUTO.*
L'amministratore di una societa, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attivita svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, e disponibile, e puo anche essere derogato da una clausola dello statuto della societa, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuita dell'incarico. (V 2755/69, mass n 342457).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)