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Sez. 1, Sentenza n. 2755 del 22/07/1969 (Rv. 342457 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - COMPENSI - DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI - SUSSISTENZA - DISCONOSCIMENTO ANCHE PARZIALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1969-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342457-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - COMPENSI - DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI - SUSSISTENZA - DISCONOSCIMENTO ANCHE PARZIALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DA PARTE DEL GIUDICE.*

Il diritto al compenso per gli amministratori di societa e implicitamente riconosciuto dagli articoli 2364 n.3 e 2389 cod.civ., in cui si prevedono le modalita per la Determinazione del compenso, nonche dall'art. 2392 cod.civ., il quale richiama, in ordine all'adempimento dei loro doveri le norme del mandato, in cui l'onerosita e un effetto naturale del negozio (art.1709 cod.civ.), e, da ultimo, dall'art.2383 cod.civ. il quale, stabilendone il diritto al risarcimento del danno nel caso di revoca senza giusta causa, ha il suo logico fondamento anche nella perdita di un guadagno. Ove l'assemblea di una societa, in Mancanza di Disposizioni nell'atto costitutivo, si rifiuti od ometta di stabilire il compenso per l'amministratore o lo determini in misura manifestamente inadeguata, l'amministratore puo chiedere al giudice la Determinazione di esso, cosi come e espressamente previsto per il mandatario (art.1709 cod.civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)