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Sez. 5, Sentenza n. 14851 del 20/03/2026 Ud. (dep. 23/04/2026) Rv. 289893-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - MINACCIA | Elemento oggettivo - Presenza della persona offesa - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289893-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - MINACCIA

Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, purché, in relazione alle circostanze del fatto, sia certa la loro idoneità a pervenire a conoscenza del destinatario e a incidere sulla sua libertà morale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza del delitto a fronte di espressioni implicitamente minacciose proferite nel corso della udienza pubblica di un processo penale e rivolte a soggetti non presenti, atteso che, per il contesto in cui erano state pronunciate e la risonanza mediatica del procedimento, poteva considerarsi certa la loro idoneità a pervenire a conoscenza delle persone offese e a incidere sulla loro libertà morale).

Cod. Pen. art. 612 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)