Sez. 5, Sentenza n. 644 del 06/11/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 257951 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA | Natura - Reato di pericolo - Elemento oggettivo - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. - che ha natura di reato di pericolo - è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto. (Nella specie l'imputato aveva detto ad alcuni bimbi che giocavano vicino alla sua casa che se non si fossero allontanati sarebbe rientrato in casa a prendere il fucile; il giudice di appello, censurato dalla S.C., aveva escluso l'esistenza del reato, ritenendo le espressioni usate dall'imputato "un classico espediente verbale colorito contro bimbi molesti").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)