Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 10/03/2008 (Rv. 602589 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Estratti conto - UtilizzabilitĂ ai fini probatori, in mancanza di contestazione circa la conformitĂ agli originali - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di accessi, ispezioni e verifiche a fini di accertamento e riscossione dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel caso in cui la documentazione acquisita sia costituita da estratti conto e non vi sia contestazione circa la loro conformitĂ agli originali, essi hanno lo stesso valore probatorio dei correlativi documenti detenuti dall'istituto di credito; ne consegue che sono utilizzabili ai fini della ricostruzione della movimentazione bancaria del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)