Sez. 6, Sentenza n. 7188 del 10/06/1982 Ud. (dep. 19/07/1982) Rv. 154698 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - PRESENTAZIONE - IN GENERE - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - PRESENTAZIONE - IN GENERE - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Il ricorso per Cassazione con il quale si deduca un difetto di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile, qualora venga presentato anteriormente alla sua pubblicazione, mediante deposito in cancelleria dell'originale: non può infatti censurarsi la motivazione di una sentenza prima ancora di conoscerla. (Conf mass n 145807).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)