Sez. 1, Sentenza n. 6690 del 24/03/1987 Ud. (dep. 22/05/1987) Rv. 176054 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - MOTIVI - NULLITÀ DELLA SENTENZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MOTIVI PRESENTATI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - CARENZA DELLA SPECIFICITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - MOTIVI - NULLITÀ DELLA SENTENZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MOTIVI PRESENTATI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - CARENZA DELLA SPECIFICITÀ.*
Non è ammissibile il ricorso per Cassazione con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, quando i motivi di impugnazione siano stati presentati prima del deposito in cancelleria del provvedimento, in quanto si tratta di ricorso con motivi carenti, oggettivamente e logicamente, di specificità. (V mass n 154698).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)