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Sez. 3, Sentenza n. 1398 del 21/01/2011 (Rv. 616382 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Destinazione d'uso del bene locato - Conoscenza da parte del conduttore - Inidoneità dell'immobile a soddisfare l'interesse del conduttore - Rilevanza ex art. 1578 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative - Mancato rilascio - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616382-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

In tema di rapporto locatizio, non sussistono i requisiti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 cod. civ. quando il conduttore, essendo a conoscenza della destinazione d'uso dell'immobile locato (nella specie, commerciale e non artigianale) al momento in cui al contratto venne data attuazione (nella specie, come desunto dalla clausola contrattuale relativa al divieto di mutamento della destinazione originaria) e, quindi, anche della inidoneità dell'immobile a realizzare il proprio interesse, abbia accettato il rischio economico dell'impossibilità di utilizzazione dell'immobile stesso come rientrante nella normalità dell'esecuzione della prestazione. In tal caso, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dell'immobile locato non è di ostacolo alla valida costituzione del rapporto di locazione, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d'uso convenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)