Sez. 3, Sentenza n. 14659 del 15/10/2002 (Rv. 557918 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Consegna di bene inidoneo a soddisfare l'interesse del conduttore - Responsabilità del locatore ex art. 1575, n. 1, cod.civ. - Esclusione - Obbligo di pagamento del canone - Persistenza - Condizione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
La consegna di cosa che risulti inidonea a realizzare l'interesse del conduttore non comporta la responsabilità del locatore per violazione del dovere di cui all'art. 1575 n. 1 cod. civ. e non esonera il conduttore dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo quando risulti che il conduttore conoscendo la possibile inettitudine dell'oggetto della prestazione abbia accettato il rischio economico come rientrante nella normalità dell'esecuzione della prestazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)