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Sez. 3, Sentenza n. 760 del 25/01/1991 (Rv. 470666 - 01)

Esecuzione forzata - Distribuzione della somma ricavata - Controversie (opposizione alla distribuzione). | Contestazione della esistenza del credito insinuato - Effetti.
Stato
decisa il 1991-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470666-01

Esecuzione forzata - Distribuzione della somma ricavata - Controversie (opposizione alla distribuzione).

La contestazione, a norma dell'art. 512 cod. proc. civ., della esistenza del credito insinuato, e la pendenza del relativo processo di cognizione, investono nella sua interezza la pretesa esecutiva del creditore, restando irrilevante la mancata reiterazione della opposizione in relazione alla successiva distribuzione che, in sede esecutiva, abbia interessato il medesimo credito. Pertanto, salvo gli eventuali poziori diritti di altri creditori procedenti o intervenuti nell'esecuzione, l'esecutato, che abbia instaurato il giudizio per l'esclusione di un credito dalla distribuzione, può chiedere di essere reintegrato nelle somme assegnate alla controparte dopo la proposizione dell'opposizione, ancorché non abbia autonomamente agito contro una distribuzione posteriore a quella opposta e relativa allo stesso credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)