Sez. 3, Sentenza n. 5580 del 09/04/2003 (Rv. 562026 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Procedimento - Nullità - Rimedi esperibili - Deduzione in autonomo giudizio - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, stante la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo, , desumibile dagli artt. 485, 512 e 615 cod. proc. civ. ne consegue che i motivi di nullità della procedura esecutiva debbono essere fatti valere, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel giudizio di espropriazione forzata, restando preclusa, altrimenti, l'esperibilità di un'autonoma azione delle parti interessate mediante separato giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 510
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)