Sez. 3, Sentenza n. 26892 del 19/12/2014 (Rv. 633959 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Locazione immobiliare conclusa da un Comune - Allocazione presso l'immobile di un istituto scolastico - Successiva costruzione di apposito edificio da destinare al medesimo scopo - Idoneità di tale circostanza ad integrare "ex se" giusto motivo di recesso del conduttore - Esclusione - Ragioni.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE
Con riguardo ad un contratto di locazione immobiliare concluso da un Comune per allocarvi una scuola, in adempimento delle funzioni di provvista ad esso assegnate dalla legge, la decisione del medesimo Comune di far costruire un proprio immobile per ospitarvi detta scuola non costituisce, di per sé, motivo idoneo di recesso anticipato dal contratto in corso, benché il completamento dell'edificio sia avvenuto prima della scadenza convenzionale dello stesso e l'operazione sia economicamente conveniente, essendo necessario che tale scelta sia stata determinata da un'esigenza oggettiva, finalizzata a soddisfare l'interesse pubblico in questione in modo più idoneo rispetto a quanto già non avvenga tramite l'utilizzo del bene condotto in locazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)