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Sez. 3, Sentenza n. 9110 del 29/08/1995 (Rv. 493781 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Enti ospedalieri soppressi - Trasferimento alle U.S.L. dei servizi sanitari - Immobili non destinati ad attività sanitaria - Trasferimento al Comune - Esclusione - Cessazione del relativo contratto di locazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493781-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

Il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali dei servizi sanitari già prestati dagli enti e gestioni soppressi, con conseguente perdita delle relative funzioni da parte di questi enti, non implica la cessazione dei contratti di locazione degli immobili che, non essendo destinati alle attività di assistenza sanitaria, non sono stati,"ope legis", trasferiti ai comuni, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, perché non priva di causa l'utilizzazione di questo immobile, né costituisce grave motivo di anticipato recesso al conduttore del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1978 n. 392 (nella specie, si trattava della locazione di un immobile adibito dall'I.N.A.D.E.L. a sede degli uffici della sua direzione generale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)