Sez. 3, Sentenza n. 8600 del 19/05/1999 Ud. (dep. 07/07/1999) Rv. 214228 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CASA DI PROSTITUZIONE - ESERCIZIO | Pluralità di prostitute - Necessità - Locazione di immobile ad una sola prostituta - Reato di cui all'art. 3 n. 2 legge 75 del 1958 - Configurabilità - Esclusione - Ragione.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CASA DI PROSTITUZIONE - ESERCIZIO
Per integrare il concetto di casa di prostituzione previsto nei numeri 1 e 2 dell' art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 è necessario un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prostituzione, che implica una pluralità di persone esercenti il meretricio. Il reato di chi, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa, la concede in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione non sussiste, pertanto, quando il locatore conceda in locazione l'immobile ad una sola donna, pur essendo consapevole che la locataria è una prostituta, e che eserciterà nella casa locata autonomamente e per proprio conto. (La Corte ha in proposito precisato che il locatore potrà rispondere in tale caso di favoreggiamento ai sensi dell' art. 3 n. 8 della stessa legge).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)