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Sez. 1, Sentenza n. 1385 del 13/05/1971 (Rv. 351650 - 01)

FALLIMENTO - COMPENSAZIONE - AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO - CREDITO NON AMMESSO ALLO STATO PASSIVO - OMESSA IMPUGNAZIONE - OPPOSIZIONE DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351650-01

FALLIMENTO - COMPENSAZIONE - AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO - CREDITO NON AMMESSO ALLO STATO PASSIVO - OMESSA IMPUGNAZIONE - OPPOSIZIONE DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Il decreto, con cui il giudice delegato non ha ammesso per motivi sostanziali un credito nello stato passivo, preclude che tale credito possa essere successivamente opposto al fallimento in via compensativa se contro tale decreto non siano stati proposti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)