Sez. 4, Sentenza n. 3912 del 29/11/1995 Cc. (dep. 29/03/1996) Rv. 204286 - 01
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti | Dolo e colpa grave - Nozione.
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti
Perché possa escludersi il diritto all'equa riparazione per avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa alla detenzione, o a protrarla con colpa grave o con dolo, (art. 314 cod. proc. pen.) occorre provare, quanto alla colpa grave, che colui che chiede l'equa riparazione ha violato, e violato gravemente - nel senso che anche l'uomo non particolarmente avveduto, oltre che il "buon padre di famiglia", si sarebbe comportato in un certo, prudente, modo - una norma cautelare; è venuto meno, cioè, all'osservanza di un dovere obiettivo di diligenza, con la possibilità di prevedere che, non rispettando quella norma precauzionale, venendo meno all'osservanza di quel dovere obiettivo di diligenza, si sarebbe verificato l'evento "detenzione", l'evento "restrizione della libertà personale". Per quanto riguarda il dolo, invece deve dimostrarsi che colui che chiede l'equa riparazione si è addirittura rappresentato e ha voluto quell'evento o che - dolo eventuale - ne ha accettato il rischio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)