Sez. 4, Ordinanza n. 1006 del 28/04/1997 Cc. (dep. 29/05/1997) Rv. 207666 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Reato per cui non è ammissibile la misura cautelare - Colpa grave - Esclusione - Fattispecie: scommesse clandestine.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione la colpa grave indicata nell'art. 314 n. 1 cod. proc. pen. non può mai essere costituita da una condotta che, seppure illecita, tuttavia non integri un reato per il quale sia consentita dall'ordinamento la compressione del bene primario della libertà personale. (Fattispecie di contravvenzione di scommesse clandestine relative al gioco del calcio, per cui non è consentita la custodia cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)