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Sez. 5, Sentenza n. 22217 del 03/09/2008 (Rv. 604772 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Irpeg - Ritardato rimborso di imposte pagate - Interessi - Decorrenza - Disciplina ex art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604772-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di IRPEG, l'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 richiama esplicitamente l'art. 38, quinto comma, del d.P.R. citato, con la conseguenza che è applicabile, ai versamenti diretti, la disciplina dei rimborsi semestrali; da ciò discende che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate decorrono, non dalla data della domanda, ma dal secondo semestre successivo alla data del versamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 3 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)