Sez. 5, Sentenza n. 15246 del 12/09/2012 (Rv. 623763 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Ritardato rimborso di imposte effettivamente pagate - Interessi - Tasso applicabile - Tasso vigente al compimento di ciascun semestre - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di ritardato rimborso di imposte indebitamente pagate, il tasso legale degli interessi moratori dovuti dall'erario è, in forza dei decreti ministeriali emessi in materia, quello vigente al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre successivo al primo, poiché l'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che tali interessi debbano essere corrisposti "per ognuno dei semestri interi, escluso il primo", impiega una formula linguistica da cui è ragionevole desumere tale conclusione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., DM Finanze 27/06/2003 art. 1, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)