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Sez. 4, Sentenza n. 22824 del 21/04/2006 Ud. (dep. 03/07/2006) Rv. 234576 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Prova - Struttura organizzativa - Rilevanza - Caratteristiche.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234576-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto associativo (nella specie, trattavasi del reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)