Sez. 5, Sentenza n. 28528 del 15/06/2010 Ud. (dep. 20/07/2010) Rv. 247905 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 304 del 1990 - Elementi costitutivi.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione di ingente quantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna di esse anche nel commercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi della previsione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale non richiede che le successive condotte delittuose dei singoli, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi compreso il commercio, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel predetto programma.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)