Sez. 1, Sentenza n. 1810 del 07/07/1960 (Rv. 881427 - 01)
STRADE - ELEVAMENTO O ABBASSAMENTO DEL LIVELLO STRADALE - PIÙ DIFFICILE ACCESSO AI FABBRICATI - INDENNIZZO.
STRADE - ELEVAMENTO O ABBASSAMENTO DEL LIVELLO STRADALE - PIÙ DIFFICILE ACCESSO AI FABBRICATI - INDENNIZZO.
La pubblica amministrazione, la quale, modificando le condizioni di una pubblica strada, sia pure per ragioni di interesse generale, elevi o abbassi il suolo stradale in modo da rendere l'accesso ai fabbricati in relazione alla loro destinazione, sensibilmente più difficoltoso e meno agevole, è tenuta ad indennizzare il privato che dalle dette modificazioni venga leso: ciò in base al principio generale contenuto nell'art. 46 della legge sull'espropriazione per pubblica utilità, dovendo ricondursi in tale norma, con criteri di analogia, tutte le ipotesi di danno permanente alle private proprieta immobiliari, legato all'opera pubblica da un nesso di causalità obiettiva: e l'indennizzo deve essere commisurato al danno effettivamente ed oggettivamente prodotto all'immobile, escluso ogni altro pregiudizio economico, come quello relativo ad un'industria che nell'immobile stesso veniva esercitata e che risulti interrotta o sospesa in seguito all'esecuzione dell'opera pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)