Sez. 1, Sentenza n. 12146 del 21/12/1990 (Rv. 470272 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - IN GENERE - ESECUZIONE DI UN'OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ - INTERCLUSIONE PARZIALI, DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELL'ACCESSO DELLA PUBBLICA STRADA AD UN LOCALE CONFINANTE - MENOMAZIONE DEL DIRITTO DEL PROPRIETARIO SULL'IMMOBILE - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ AL PROPRIETARIO - SUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - IN GENERE - ESECUZIONE DI UN'OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ - INTERCLUSIONE PARZIALI, DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELL'ACCESSO DELLA PUBBLICA STRADA AD UN LOCALE CONFINANTE - MENOMAZIONE DEL DIRITTO DEL PROPRIETARIO SULL'IMMOBILE - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ AL PROPRIETARIO - SUSSISTENZA.*
La pubblica amministrazione che, nell'esecuzione di un opera di pubblica utilità, intercluda parzialmente l'accesso della pubblica strada ad un locale, con essa confinante, rendendolo sensibilmente più difficoltoso o comunque precludendovi l'ingresso agli autoveicoli, cagiona al proprietario una diminuzione del suo diritto sull'immobile ed è, quindi, tenuta a corrispondergli una indennità in base all'art. 46 della legge n. 2356 del 1865. (Conf 2548/86, mass n 445640; (Conf 1404/71, mass n 351661; (Conf 1810/60, mass n 881427).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)