Sez. 1, Sentenza n. 3129 del 12/12/1980 Cc. (dep. 27/02/1981) Rv. 147796 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE GRAVI - MOTIVAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CONTROINDICAZIONI PER RAGIONI PROCESSUALI O DI DIFESA SOCIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE GRAVI - MOTIVAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CONTROINDICAZIONI PER RAGIONI PROCESSUALI O DI DIFESA SOCIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nel caso previsto dall'art 1, ultimo comma, legge 22 maggio 1975, n 152 (condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione), la liberta provvisoria puo essere concessa anche se sussistano controindicazioni in termini di cautele processuali e di esigenze di tutela della collettivita; in tale ipotesi, pertanto, non occorre una motivazione sulla insussistenza delle menzionate controindicazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)