Sez. 1, Sentenza n. 387 del 08/02/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168315 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE "PARTICOLARMENTE GRAVI" - VALUTAZIONE DI RAGIONI DI CAUTELA PROCESSUALE O DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - SUPERFLUITÀ - "RATIO".*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE "PARTICOLARMENTE GRAVI" - VALUTAZIONE DI RAGIONI DI CAUTELA PROCESSUALE O DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - SUPERFLUITÀ - "RATIO".*
In tema di libertà provvisoria, le condizioni di salute "particolarmente gravi" cui ha riguardo l'art. 277 comma quarto cod. proc. pen. nel testo novellato dall'art. 8 legge 28 luglio 1984 n. 398, escludono senz'altro il "periculum libertatis" e rendono superflua qualsiasi valutazione in ordine alle ragioni di cautela processuale e alle esigenze di tutela della collettività, essendo evidente che non può ritenersi pericoloso l'individuo così gravemente malato da non poter essere curato nello stato di detenzione. (Conf mass n 153303; (Conf mass n 147796).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 4, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)