Sez. L, Sentenza n. 619 del 30/01/1985 (Rv. 438830 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
La disposizione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., concernente la Determinazione del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria dei crediti di lavoro, è applicabile anche al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ., per omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, trattandosi di un debito di valore che trae la sua origine dal rapporto di lavoro. (V 4059/82, mass n 422022; (V 3108/80, mass n 406893 e 406894; (V 3796/76, mass n 382493).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)