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Sez. L, Sentenza n. 4059 del 08/07/1982 (Rv. 422022 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE CONSEGUENTE DEL CREDITO - APPLICABILITÀ AI CREDITI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - LIMITI - RISARCIMENTO DEL DANNO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422022-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE CONSEGUENTE DEL CREDITO - APPLICABILITÀ AI CREDITI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - LIMITI - RISARCIMENTO DEL DANNO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA.*

Il principio per cui la disposizione dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. in tema di svalutazione dei crediti di lavoro non si applica ai crediti previdenziali non opera nel caso di risarcimento del danno da omissione contributiva con riferimento al quale, secondo i principi generali concernenti le azioni risarcitorie dirette alla reintegrazione del patrimonio nel suo effettivo valore, non può essere trascurato il divario fra il momento di produzione del danno (mancata percezione dei ratei a seguito del rifiuto della prestazione pensionistica) e quello della effettiva liquidazione. (V 3793/76, mass n 382493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)