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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 14 del 1978

Decisione
decisa il 1978-02-01, depositata il 1978-02-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:14
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16153

  • Sicurezza pubblica
  • Nuove norme contro la criminalità
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 72/1976.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 14 ottobre 1974, n. 497
  • art. 1 d.l. 10 gennaio 1975, n. 2
  • art. 2 d.l. 10 gennaio 1975, n. 2
  • art. 3 d.l. 10 gennaio 1975, n. 2

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497; degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 (Nuove norme contro la criminalità e disposizione transitoria della legge), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 marzo 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Visconti Franco ed altri, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976; 2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1976 dal tribunale di Sondrio, nel procedimento penale a carico di Betti Franco ed altri, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976; 3) ordinanza emessa il 4 febbraio 1976 dal tribunale di Modena, nel procedimento penale a carico di Fondi Girolamo ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
punto 1
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i tribunali di Milano, Sondrio e Modena hanno sollevato il primo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, in relazione all'art. 25, primo comma, della Cost., e gli altri due la sola questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge del 1974, sempre in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
punto 2
Considerato che questione identica è stata già dichiarata infondata con sentenza n. 72 del 25 marzo 1976; che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, proposte, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dai tribunali di Milano, Sondrio e Modena con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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