Sez. L, Sentenza n. 2129 del 15/03/1990 (Rv. 465953 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE LAVORATIVA INFERIORE AL LIMITE MASSIMO LEGALE MA ECCEDENTE L'ORARIO NORMALE STABILITO DAL CONTRATTO - CARATTERE STRAORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE COME BASE DI CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE LAVORATIVA INFERIORE AL LIMITE MASSIMO LEGALE MA ECCEDENTE L'ORARIO NORMALE STABILITO DAL CONTRATTO - CARATTERE STRAORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE COME BASE DI CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - INAMMISSIBILITÀ.*
La prestazione lavorativa che, pur essendo inferiore al limite massimo legale, acceda il normale orario giornaliero stabilito dalla contrattazione collettiva costituisce lavoro straordinario, il cui compenso, nonostante la continuità e l'obbligatorietà della relativa prestazione lavorativa, non può, pertanto, attesa l'inoperatività di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, essere compreso nella retribuzione ordinaria o normale da prendere a base, secondo la disciplina collettiva, per il calcolo di istituti indiretti, salvo che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso della inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello massimo legale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva escluso, ai sensi, in particolare, del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 1976 e del 1980, la computabilità del compenso per lavoro straordinario di turno ai fini delle mensilità aggiuntive). (Conf 125/89, mass n 461359; (Conf 6833/88, mass n 461092).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)