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Sez. L, Sentenza n. 6833 del 15/12/1988 (Rv. 461092 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - INCIDENZA SUL CALCOLO DI ISTITUTI INDIRETTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461092-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - INCIDENZA SUL CALCOLO DI ISTITUTI INDIRETTI - ESCLUSIONE.*

La prestazione lavorativa che, pur essendo inferiore al limite massimo legale, ecceda il normale orario giornaliero stabilito dalla contrattazione collettiva costituisce lavoro straordinario, il cui compenso, nonostante la continuità e l'obbligatorietà della relativa prestazione lavorativa, non può, pertanto, attesa l'inoperatività di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, essere compreso nella retribuzione ordinaria o normale da prendere a base, secondo la disciplina collettiva, per il calcolo di istituti indiretti, salvo che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso della inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello massimo legale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva escluso, ai sensi, in particolare, del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 1976, la computabilità del compenso per lavoro straordinario di turno ai fini della Determinazione del trattamento per ferie e delle mensilità aggiuntive). (V 5117/87, mass n 453714; (Conf 8577/87, mass n 456086).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)