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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8995 del 15/05/2020 (Rv. 657943 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Cartella esattoriale - Opposizione - Mancata contestazione del verbale di accertamento di infrazione stradale - Legittimazione passiva - Notifica all'Avvocatura dello Stato distrettuale - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657943-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

In tema di opposizione a cartella esattoriale, quando non venga contestato il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, con la correlata necessità di notificare l'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato distrettuale, determinandosi, in caso contrario, la nullità degli atti del giudizio di primo grado, con conseguente rimessione del processo al relativo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)