Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 26/04/1983 (Rv. 427795 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - GIUDIZIO CONTRO LA P.A. - ERRORE DI IDENTIFICAZIONE DELLA P.A. STESSA - DEDUZIONE CON I MOTIVI DI APPELLO DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - CONTESTUALE INDICAZIONE DELLA PERSONA ALLA QUALE L'ATTO DI CITAZIONE DOVEVA ESSERE NOTIFICATO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - GIUDIZIO CONTRO LA P.A. - ERRORE DI IDENTIFICAZIONE DELLA P.A. STESSA - DEDUZIONE CON I MOTIVI DI APPELLO DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - CONTESTUALE INDICAZIONE DELLA PERSONA ALLA QUALE L'ATTO DI CITAZIONE DOVEVA ESSERE NOTIFICATO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE.*
Qualora l'errore di identificazione della pubblica amministrazione alla quale l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, opposizione di terzo all'esecuzione) doveva essere notificato venga - essendo la pubblica amministrazione stessa rimasta contumace davanti al primo giudice - denunciato dall'Avvocatura dello stato per la prima volta con i motivi di appello, nei quali sia contemporaneamente indicata la persona alla quale l'atto doveva essere notificato, verificandosi la situazione prevista dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, il giudice del gravame deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione della notificazione della citazione all'amministrazione ormai esattamente individuabile (cui è equiparabile la notifica dell'atto di riassunzione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)