Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 31/10/1972 Ud. (dep. 06/03/1973) Rv. 123464 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FORNITURA DI MERCI CON CARATTERE DI PERIODICITA CONSEGUITA FRAUDOLENTEMENTE - REATO UNICO - ESCLUSIONE - TRUFFA CONTINUATA - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FORNITURA DI MERCI CON CARATTERE DI PERIODICITA CONSEGUITA FRAUDOLENTEMENTE - REATO UNICO - ESCLUSIONE - TRUFFA CONTINUATA - SUSSISTENZA.*
Nel caso in cui taluno ottenga con artifizi o raggiri(nella specie costituiti dalle false assicurazioni circa la floridezza economica di una societa commerciale di cui era amministratore delegato)una fornitura di merci con carattere di periodicita, pagata con tratte non valide, deve ritenersi che egli ponga in essere, ogni qual volta ottenga la merce, altrettante azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, giacche l'iniziale proposito fraudolento si rinnova nelle singole condotte successive sia mediante il silenzio sull'illiceita della dazione in pagamento delle cambiali, sia mediante il suo stesso comportamento idoneo a far persistere nell'errore la persona offesa. Pertanto, la percezione, in un determinato arco di tempo, delle merci, costituisce non gia un'unica truffa che si esaurisca all'atto del conseguimento della prima fornitura, ma una pluralita di truffe che, riallacciandosi tutte agli artifizi o raggiri iniziali, sono collegate fra loro da un unico disegno criminoso. (V 113218, 111645, 111418, anno 1969; 109079, anno 1968 ed ivi citate; 1052 (57, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)