Sez. 2, Sentenza n. 10233 del 08/07/1985 Ud. (dep. 06/11/1985) Rv. 170939 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSERVATIVO DEL REATO - MOMENTO IN CUI SI CONSEGUE L'INGIUSTO PROFITTO - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSERVATIVO DEL REATO - MOMENTO IN CUI SI CONSEGUE L'INGIUSTO PROFITTO - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI.*
Il delitto di truffa si consuma non già nel momento in cui viene posta in essere l'Azione diretta ad acquisire l'ingiusto profitto, ma in quello (che può essere diverso e successivo) nel quale si concreta il danno. (fattispecie in tema di assegnazione di alloggi popolari in cui, ai fini della prescrizione, è stato ritenuto che il danno consiste nell'erogazione dei contributi e mutui agevolati da parte dello stato e degli altri enti fuori dalle ipotesi previste dalla legge e che, pertanto, il reato di truffa si consuma ogni qualvolta si paga un rateo di contributo). (V mass n 111418; (V mass n 123464; (V mass n 154882).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)