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Sez. 2, Sentenza n. 861 del 25/03/1971 (Rv. 350733 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350733-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - NOZIONE.*

La legitimatio ad causam e la titolarita del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio, in ordine a un determinato rapporto di diritto sostanziale (e precisamente a quello dedotto ad oggetto di controversia), indipendentemente dalla sussistenza e dalla titolarita, attiva o passiva, del rapporto stesso. Attengono quindi alla legittimazione ad causam solo le questioni relative al sussistere di tale potere o dovere, e non pure quelle che riguardino la titolarita, attiva o passiva, del rapporto sostanziale, ovvero l'identificazione concreta dei soggetti medesimi, attenendo queste ultime al fondamento della pretesa fatta valere dall'una parte nei confronti dell'altra e quindi al merito vero e proprio della causa. (V 1459'70, mass n 347294).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)