Sez. 3, Sentenza n. 1459 del 15/09/1970 (Rv. 347294 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - SUSSISTENZA DELLA LEGITIMATIO AD CAUSAM - ACCERTAMENTO EX OFFICIO - AMMISSIBILITA - RILEVABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - CONFIGURABILITA DI ESSA IN PROCEDENDO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - SUSSISTENZA DELLA LEGITIMATIO AD CAUSAM - ACCERTAMENTO EX OFFICIO - AMMISSIBILITA - RILEVABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - CONFIGURABILITA DI ESSA IN PROCEDENDO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
La legittimazione ad causam, attiva o passiva, costituisce una condizione astratta dell'Azione, ossia attiene alla possibilita di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. La predetta legittimazione si risolve, pertanto, nella titolarita del potere o del dovere (a seconda che si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio, tendente ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna, su di un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto come oggetto della controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita, attiva e passiva, del rapporto stesso, la sussistenza o il difetto della legittimazione ad causam e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche per la prima volta in Sede di legittimita, e trattandosi di error in procedendo la Corte di Cassazione puo compiere anche accertamenti di fatto sul punto, sulla base degli Atti. Le questioni sull'appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso e sulla cosiddetta titolarita passiva del rapporto sostanziale controverso riguardano il merito e non la legittimazione ad causam e come tali non sono rilevabili di ufficio. (sulla prima parte V 3607'68, mass n 336857 1371'68, mass n 332979 1012'68, mass n 332427 273'68, mass n 331185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)